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COMPENSAZIONE CREDITO IVA
Entra in vigore il 1° aprile 2012 la disposizione di cui all’articolo 8, commi 18 e 19, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, secondo la quale la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Al raggiungimento della soglia di 5.000 euro, per ciascun anno di riferimento, concorrono anche le compensazioni effettuate precedentemente al 1° aprile 2012.
Resta fermo il limite per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 15.000 euro annui, i quali hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, per i contribuenti sottoposti a controllo contabile, la dichiarazione può essere sottoscritta dai soggetti che hanno eseguito il controllo (articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, del decreto legge 1luglio 2009, n. 78).
SRL CON SOLO 1 EURO
Testo dell'articolo 3 del decreto sulle liberalizzazioni: "accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata"
1. Dopo l'articolo 2463 del Codice civile, è inserito il seguente articolo:
«Articolo 2463-bis - (Società semplificata a responsabilità limitata) - 1. La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il Comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale non inferiore a un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
5)luogo e data di sottoscrizione.
L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329. L'iscrizione è - effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.
II verbale recante modificazioni dell'atto costitutivo deliberate dall'assemblea dei soci è redatto per scrittura privata e si applicano i commi terzo e quarto.
L'atto di trasferimento delle partecipazioni è redatto per scrittura privata ed è depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Quando il singolo socio perde il requisito d'età di cui al primo comma, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, in mancanza si applica l'articolo 2484.
La denominazione dì società semplificata a responsabilità limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili.».
Dopo il primo comma dell'articolo 2484 del Codice civile, è inserito il seguente: «La società semplificata a responsabilità limitata si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di età di cui all'articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci.».
IMU
A partire dal 2012 l’ICI viene sostituita dall’IMU (Imposta Municipale), la quale mantiene alcune similitudini rispetto al vecchio tributo, ma nello stesso tempo apporta qualche novità, così come evidenziato nella seguente tabella:
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ICI |
IMU |
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Oggetto dell’imposta |
Fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli |
Fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli |
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Scadenza di pagamento |
16 giugno e 16 dicembre |
16 giugno e 16 dicembre |
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Modalità di versamento |
Modello F24 |
Modello F24 |
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Aliquota di base |
0,4% |
0,76% |
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Abitazione principale |
Esente |
Tassata |
La prima significativa differenza è rappresentata dall’aliquota di base, si passa infatti dallo 0,4% allo 0,76%, valore manovrabile dai Comuni fino allo 0,3% in più o in meno, in definitiva l’IMU può variare dallo 0,46% all’1,06%.
Un altro aspetto che differenzia l’IMU dall’ICI è il fatto che il 50% del tributo, ad eccezione di quello derivante delle abitazioni principali e dei fabbricati rurali strumentali, va nelle casse comunali, mentre l’altro 50% va all’Erario.
La base imponibile è data dalla rendita catastale rivalutata, del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni agricoli, e moltiplicata per i coefficienti catastali che seguono:
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Categoria catastale |
Base imponibile |
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Da A/1 a A/11 escluso A/10 |
Rendita catastale x 1,05 x 160 |
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A/10 |
Rendita catastale x 1,05 x 80 |
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Da B/1 a B/8 |
Rendita catastale x 1,05 x 140 |
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C/1 |
Rendita catastale x 1,05 x 55 |
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C/2, C/6 e C/7 |
Rendita catastale x 1,05 x 160 |
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C/3, C/4 e C/5 |
Rendita catastale x 1,05 x 140 |
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Da D/1 a D/10 escluso D/5 |
Rendita catastale x 1,05 x 60 |
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D/5 |
Rendita catastale x 1,05 x 80 |
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Fabbricati rurali strumentali |
Rendita catastale x 1,05 x 60 |
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Terreni agricoli |
Rendita dominicale x 1,25 x 130 (110 per coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali) |
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Aree fabbricabili |
Valore di mercato al 1° gennaio di ogni anno |
L’IMU riduce i casi di immobili assimilati all’abitazione principale, ad essi quindi sarà applicata la tassazione ordinaria senza poter più beneficiare di alcuna agevolazione, ne rappresenta il più importante caso l’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti la quale verrà tassata ad aliquota piena.
Dall’imposta dovuta sull’abitazione principale si detraggono 200 euro, fino a concorrenza del suo ammontare, oltre una detrazione di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni. La somma delle detrazioni non può superare 400 euro.
Anche le pertinenze dell’abitazione principale subiscono delle variazioni a seguito del’introduzione dell’IMU, infatti sono considerate tali solo quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.